Torino   12-11-2024
Reability

dallo Statuto

Art. 4 - OGGETTO E SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ammette discriminazioni di etnie, di sesso, di nazionalità e di religione.
In particolare l’Associazione intende:

  • focalizzare l’attenzione sulle persone con bisogni speciali ed in stato di maggior emarginazione ed abbandono;
  • sviluppare ed attuare azioni, interventi e programmi di assistenza e di sostegno  diretto ai disabili  fisici e psichici e  alle loro famiglie e comunità, secondo i criteri della Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  • assistere i  disabili al fine di garantire loro qualità e dignità di vita;
  • promuovere  e attuare forme diverse di assistenza  socio-sanitaria ai disabili  e a tutte  le persone affette da menomazioni  attraverso la de-ospedalizzazione e de-istituzionalizzazione e ricercando l’integrazione sociale nella comunità e creando i presupposti per una partecipazione attiva e lavorativa alla vita sociale;
  • promuovere iniziative e  corsi di formazione e di aggiornamento in materia di prevenzione, cura, riabilitazione, inserimento scolastico e integrazione lavorativa delle persone disabili;
  • provvedere alla formazione e coordinare l'impiego di èquipe multidisciplinari per l'assistenza ai disabili, così come promuovere in Italia progetti consortili tra altre organizzazioni e istituzioni del settore;
  • sensibilizzare il rispetto dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini, dei disabili e delle minoranze, anche attraverso la promozione della conoscenza e dell’applicazione delle convenzioni internazionali in materia.

In breve, l’Associazione ha per scopo di provvedere all’assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque età, sesso e condizione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. L’Associazione potrà inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
La Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge ed alle norma specifiche  contenute nel D.LGS.  460/97.